TABELLA INDENNITA’ MEDIAZIONE VOLONTARIA
Indennità di Mediazione per le procedure che rientrano nei casi in cui il tentativo di
conciliazione è condizione di procedibilità.
La tabella è stata redatta in conformità al D.M. 180/2010
Tutti gli importi sono esclusi di IVA al 22%
Valore della lite | Indennità di mediazione (per ciascuna parte) |
fino a € 1.000 | € 44 + IVA |
da € 1.001 a € 5.000 | € 87 + IVA |
da € 5.001 a € 10.000 | € 160 + IVA |
da € 10.001 a € 25.000 | € 240 + IVA |
da € 25.001 a € 50.000 | € 400 + IVA |
da € 50.001 a € 250.000 | € 666 + IVA |
da € 250.001 a € 500.000 | € 1.000 + IVA |
da € 500.001 a € 2.500.000 | € 1.900 + IVA |
da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 2.600 + IVA |
oltre € 5.000.000 | € 4.600 + IVA |
COMPENSO DELL’ORGANISMO
• Il compenso dell’Organismo si divide in spese di avvio del procedimento ed indennità di mediazione.
• Ciascuna parte è tenuta al pagamento di € 40,00 + IVA per le spese di avvio del procedimento da versare a cura della parte istante al momento del deposito della domanda e, prima dell’incontro, dalla parte che accetta di partecipare alla procedura.
• L’indennità di mediazione è corrisposta all’Organismo secondo l’importo indicato nella precedente tabella ai sensi dell’articolo 16 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.
• In caso di assenza della parte invitata al procedimento di mediazione sono dovute solo le spese di avvio del procedimento pari ad € 40,00 + IVA (€48,80).
• Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D.M. 180/2010, l’importo massimo dell’indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento deve essere aumentato in Misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione.
REGOLE GENERALI DELL’INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
• Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
• Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
• L’indennità di mediazione è corrisposta prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.
• L’indennità di mediazione comprende anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Essa rimane fissa anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
• L’indennità di mediazione indicata è dovuta in solido da ciascuna parte che ha aderito al
procedimento.
• Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
TABELLA INDENNITA’ MEDIAZIONE VOLONTARIA
Indennità di Mediazione per le procedure che rientrano nei casi in cui il tentativo di conciliazione è facoltativo.
La tabella è stata redatta in conformità al D.M. 180/2010
Tutti gli importi sono esclusi di IVA al 22%
Valore della lite | INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
(per ciascuna parte) |
fino a € 1.000 | € 65 + IVA |
da € 1.001 a € 5.000 | € 130 + IVA |
da € 5.001 a € 10.000 | € 240 + IVA |
da € 10.001 a € 25.000 | € 360 + IVA |
da € 25.001 a € 50.000 | € 600 + IVA |
da € 50.001 a € 250.000 | € 1.000 + IVA |
da € 250.001 a € 500.000 | € 2.000 + IVA |
da € 500.001 a € 2.500.000 | € 3.800 + IVA |
da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 5.200 + IVA |
oltre 5.000.000 | € 9.200 + IVA |
MODALITÁ DI PAGAMENTO
Tutte le spese vive non previste dall’art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella dell’indennità e a carico delle parti. Le indennità devono essere corrisposte per intero almeno tre giorni prima dell’incontro di mediazione. L’eventuale parte di indennità non versata prima dell’incontro, insieme agli eventuali aumenti, devono essere corrisposti al termine della procedura e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo. In caso di mancata partecipazione della parte convocata, MEDICONCILIAZIONE.COM restituisce l’intera somma versata dall’istante, trattenendo unicamente la somma dovuta per legge per l’emissione del verbale di mancata partecipazione.
CREDITO D’IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI
In caso di successo della mediazione, entrambe le parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso d’insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.