Mediazione Civile e comparizione personale delle parti

Il Tribunale di Milano dichiara improcedibile il giudizio se l’avvocato che rappresenta la parte in mediazione é sprovvisto di potere di rappresentanza sostanziale.

Per poter validamente delegare un terzo a partecipare in sua vece alle attività di mediazione, la parte è tenuta a conferire tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Il Tribunale di Milano è del parere che la procura debba essere autenticata dal notaio.
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